Sovraffollamento delle carceri italiane alla luce della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso Torregiani
[:it]La sentenza-pilota resa l’8 gennaio 2013 dalla seconda Sezione della Corte europea dei diritti umani, nel caso Torreggiani e altri c. Italia, ha consentito alla Corte di intervenire nuovamente circa il tema del sovraffollamento carcerario, problematica che caratterizza gli ordinamenti penitenziari di alcuni Stati europei ed in modo particolare quello dell’Italia. Nello specifico il caso riguarda un ricorso depositato da un gruppo di 7 ricorrenti detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Varese e che si dolevano del fatto di essere reclusi in celle di ridotte dimensioni e scarsamente illuminate in violazione delle disposizioni della Convenzione di Roma. In considerazione del crescente numero di ricorsi provenienti dall’Italia e aventi ad oggetto doglianze riguardanti il sovraffollamento carcerario, la Corte ha deciso di riconoscere a siffatta questione il carattere di problema strutturale: secondo la Corte infatti si tratta del risultato di una “disfunzione cronica propria del sistema penitenziario italiano, che ha investito ed è suscettibile di investire ancora in futuro numerosi soggetti”. Conseguentemente, la Corte nell’affermare la responsabilità dello Stato convenuto per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione che proibisce i trattamenti disumani e degradanti, ha imposto all’Italia di risolvere entro un anno dall’emissione della sentenza la questione del sovraffollamento carcerario predisponendo rimedi interni effettivi a tal fine.
Download allegato PDF.[:en]La sentenza-pilota resa l’8 gennaio 2013 dalla seconda Sezione della Corte europea dei diritti umani, nel caso Torreggiani e altri c. Italia, ha consentito alla Corte di intervenire nuovamente circa il tema del sovraffollamento carcerario, problematica che caratterizza gli ordinamenti penitenziari di alcuni Stati europei ed in modo particolare quello dell’Italia. Nello specifico il caso riguarda un ricorso depositato da un gruppo di 7 ricorrenti detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Varese e che si dolevano del fatto di essere reclusi in celle di ridotte dimensioni e scarsamente illuminate in violazione delle disposizioni della Convenzione di Roma. In considerazione del crescente numero di ricorsi provenienti dall’Italia e aventi ad oggetto doglianze riguardanti il sovraffollamento carcerario, la Corte ha deciso di riconoscere a siffatta questione il carattere di problema strutturale: secondo la Corte infatti si tratta del risultato di una “disfunzione cronica propria del sistema penitenziario italiano, che ha investito ed è suscettibile di investire ancora in futuro numerosi soggetti”. Conseguentemente, la Corte nell’affermare la responsabilità dello Stato convenuto per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione che proibisce i trattamenti disumani e degradanti, ha imposto all’Italia di risolvere entro un anno dall’emissione della sentenza la questione del sovraffollamento carcerario predisponendo rimedi interni effettivi a tal fine.[:]