High Tech and International Law – Central Bank Digital Currencies
Ciclo di incontri “High Tech and International Law – Central Bank Digital Currencies” a cura di Ludovica de Benedetti
Nelle date 22 aprile e 24 maggio 2021 si sono tenuti due incontri di formazione rivolti ai ricercatori dell’ISGI e ad altri esperti interessati, con l’intento di interrogarsi sul fenomeno delle Central Bank Digital Currency (CBDC) ed in particolare sui rischi e sui vantaggi che possono comportare nell’ambito della tutela dei diritti umani.
I due incontri sono stati tenuti dal dottor Alessandro Rossi, analista di intelligence dell’innovazione e cryptoeconomy del CESINTES dell’Università di Roma Tor Vergata, e si è approfondito il funzionamento delle CBDC con focus sui progetti in essere a livello internazionale.
Il primo fattore caratterizzante le CBDC è che esse differiscono dalla moneta elettronica: mentre quest’ultima è una mera rappresentazione digitale della moneta cartacea le CDBC, invece, sono massa monetaria. La loro emissione da parte dalle banche centrali comporta che esse siano parte dell’aggregato M0, rendendolo pertanto comprensivo anche di una componente digitale. Quindi le CBDC possono essere definite banconote digitali.
Il secondo punto evidenziato è che le CBDC non vanno confuse con le cryptocurrency, sia che si tratti di bitcoin e similari (altcoin) – caratterizzate dal cambio contro le valute fiat, e cioè le valute nazionali, deciso dal mercato – che di stable coin, le cryptocurrency con cambio fisso 1:1 rispetto ad una valuta fiat.
La moneta è un concetto sociale e per essere considerata tale, da una comunità di utilizzatori, deve svolgere tre funzioni: mezzo di scambio, riserva di valore e un’unità di conto. In quanto mezzo di scambio la sua convertibilità contro un qualsiasi bene – anche se stessa – è garantita dall’emittente. Nel caso delle valute fiat la fiducia della rete dei detentori è riposta nello stato, entità centralizzata che decide regole di emissione e di circolazione della moneta.
Nelle cryptocurrency invece la rete dei detentori ripone la fiducia dello scambio nell’esecuzione di un software di cui tutta la rete ne condivide i parametri di esecuzione. Il software è un algoritmo, uno smart-contract, la cui soluzione può avvenire da parte di un qualsiasi nodo della rete e permette il verificarsi degli scambi. In questa maniera la fiducia si decentralizza in quanto un qualsiasi componente (nodo) della rete di detentori può risolvere l’algoritmo e le condizioni per la soluzione sono da tutti i nodi note e condivise a priori: non c’è più l’entità centrale che decide le regole e impone le sue modifiche.
L’informazione scambiata attraverso lo smart-contract può rappresentare un qualsiasi aggregato di dati digitalizzabili e prende il nome di token (gettone). Il bitcoin quindi è un gettone digitale scambiato tra i nodi della rete e l’informazione in esso contenuta è un valore numerico che rappresenta la quantità di bitcoin scambiati tra due nodi. Nel 2009, attraverso un procedimento empirico, si decise il primo cambio di un bitcoin contro il Dollaro Usa: da allora la quotazione del bitcoin segue le leggi della domanda e dell’offerta. La logica conseguenza è che potendo essere scambiato contro il Dollaro USA automaticamente il bitcoin può essere scambiato contro qualsiasi altra valuta fiat e/o qualsiasi altro bene fisico diventando, per la comunità che la utilizza, oltre che mezzo di scambio anche unità di conto e riserva di valore, quindi moneta.
Il software – l’algoritmo, lo smart-contract – che consente il funzionamento del protocollo bitcoin è denominato blockchain e le condizioni condivise dalla rete di utilizzatori per il suo funzionamento sono che le informazioni scambiate siano:
- anonime, rispetto l’identità del nodo di partenza e arrivo;
- sicure, non duplicabili: il nodo di partenza non può inviare la medesima informazione a due diversi nodi di destinazione;
- crittate, solo il nodo di partenza e di arrivo sono in grado di leggere il contenuto dell’informazione;
- tracciabili e non modificabili a posteriori: il protocollo prevede nel suo attuarsi la creazione di un registro delle transazioni distribuito tra tutti i nodi, sempre da essi consultabile e modificabile da nessuno di essi.
Essendo la blockchain un software open-source può essere utilizzata e modificata nelle caratteristiche di esecuzione, e cioè nelle condizioni di attuazione dello smart-contract, da chiunque per i propri fini. Le modifiche più frequenti sono nelle condizioni condivise imposte nell’algoritmo rispetto ai privilegi concessi ai nodi che possono:
- risolvere l’algoritmo,
- leggere, totalmente o parzialmente, le informazioni contenute nel registro,
per cui solo a determinati nodi l’algoritmo concede, congiuntamente e/o disgiuntamente, tali facoltà.
Quindi accanto alla blockchain originaria del bitcoin, in cui lo smart-contract fornisce a tutti i nodi i medesimi privilegi, nel corso del tempo se ne sono sviluppate altre, per utilizzi soprattutto non monetari, con privilegi diversamente articolati. L’insieme delle tecnologie informatiche che utilizzano la blockchain e/o i registri distribuiti per lo scambio di informazioni ricade sotto l’acronimo di DLT, Distributed Ledger Technology.
I diversi progetti di CBDC che si stanno sviluppando sono tutti compresi nel perimetro DLT e la maggior parte utilizza la tecnologia blockchain con privilegi ristretti in un ampio spettro di funzionalità: ciò non significa l’identificazione delle CBDC come cryptovurrency ma solamente l’utilizzo progettuale del protocollo tecnologico e/o di parte di esso.
La digitalizzazione delle valute fiat, che mai è prevista essere sostitutiva al cartaceo ma sempre alternativa a esso, pone vantaggi e problemi. I principali vantaggi sono la disintermediazione della supply-chain della moneta, e la conseguente maggiore efficacia ed efficienza che la trasmissione diretta delle politiche monetarie statali a cittadini ed aziende permetterebbe rispetto a quella in essere, demandata al sistema degli intermediari; il secondo vantaggio è l’inclusione finanziaria in ottica dei pagamenti, e quindi di possibilità di diffusione di servizi basilari di sviluppo socio-economico quali, per esempio utility, assicurazioni e micro-credito; infine le CBDC nascono per essere la controparte monetaria digitale degli smart-contract, quindi strumento indispensabile per lo sviluppo di Industry 4.0/5.0 e del WEB 3.0.
I problemi sono di due tipologie ambedue con origine tecnica. La prima, la gestione degli scambi tra due controparti deve essere possibile anche in assenza di connessione internet; la seconda le CBDC non permettono l’anonimato del pagamento con la conseguente possibilità di tracciatura degli scambi.
In tutto il mondo si stanno eseguendo studi e sperimentazioni per l’implementazione e la messa in circolazione di CBDC sia nei circuiti dell’interbancario che in quelli del retail. Nel contesto internazionale particolare rilievo, per progettualità, avanzamento e popolazione di riferimento, assume la Cina con in corso beta-test operativi pre-introduzione massiva per larghe aree territoriali.
Durante l’incontro, anche grazie all’interazione e alle numerose domande dei ricercatori presenti, è emerso che l’emissione di CDBC è un’innovazione importante che pone gli studiosi di fronte a diverse questioni giuridiche che andrebbero approfondite, infatti:
- permette la digitalizzazione della società dal lato monetario direttamente da parte degli stati, ora demandata ai privati;
- è un potente strumento di guerra economica, in quanto permette l’egemonizzazione geopolitica e geoeconomica territoriale dei pagamenti;
- permette il controllo massivo delle transazioni monetarie alla fonte, potendo essere utilizzato come vettore di forzatura al fine della tracciabilità dei pagamenti;
- è un ulteriore strumento disponibile di controllo e profilazione sociale.
Vi sono diverse problematiche e rischi per i diritti umani che devono essere analizzati e tenuti in considerazione:
- privacy nelle transazioni: le CBDC non permettono l’anonimato nelle transazioni e ciò comporta diversi rischi per la privacy degli utenti a causa dell’asimmetria informativa che si crea tra chi ha accesso ai dati e il singolo individuo con consapevolezza e potere di opposizione limitati. Quindi è necessario interrogarsi su quali siano i soggetti che possono avere le abilitazioni per accedere ai dati delle transazioni economiche, per quali dati, per quali motivi, per quanto tempo, con che grado di evidenza e di riconoscibilità;
- cybersecurity: rischi di hackeraggio e furti di identità;
- l’80% della normativa, secondo dati BIS, necessita di modifiche per poter recepire le CBDC.
Questa analisi ha mostrato come il tema delle CDBC sia un tema di grande attualità e che richiede uno sforzo da parte degli studiosi per garantire che lo sviluppo di questi nuovi sistemi di pagamento non si ponga in contrasto con la tutela di diritti umani, ma possa portare, al contrario, ad un loro rafforzamento.
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