La Corte europea dei diritti umani e interruzione di gravidanza: il caso P. e S. contro Polonia
[:it]Con una recente sentenza del 30 ottobre 2012 la Corte di Strasburgo è tornata ad affrontare il tema della compatibilità delle misure nazionali di limitazione all’interruzione di gravidanza con le disposizioni della CEDU. La sentenza riguarda il caso di un’adolescente di 14 anni rimasta incinta dopo uno stupro e che, avendo deciso di abortire, aveva incontrato tutta una serie di ostacoli da parte delle strutture pubbliche ospedaliere e aveva subito forti pressioni da parte di medici, religiosi e istituzioni. Nel decidere in merito i giudici di Strasburgo hanno innanzitutto condannato lo Stato convenuto per violazione dell’articolo 8 della convenzione a causa della mancanza di chiarezza del quadro normativo interno relativo all’interruzione volontaria di gravidanza, per l’irragionevole intromissione delle autorità statali nella sfera privata della ragazza incinta e della madre e per la mancata protezione della loro riservatezza e dei loro dati personali. Inoltre, con esclusivo riguardo alla ricorrente P. la Corte ha rilevato anche la violazione dell’articolo 5, comma 1 della Convenzione e dell’articolo 3 determinata dalla scelta delle autorità nazionali di sottrarre la minore alla custodia della madre e di assegnarla contro la sua volontà ad un centro d’accoglienza per minori.
Scarica PDF.[:en]Con una recente sentenza del 30 ottobre 2012 la Corte di Strasburgo è tornata ad affrontare il tema della compatibilità delle misure nazionali di limitazione all’interruzione di gravidanza con le disposizioni della CEDU. La sentenza riguarda il caso di un’adolescente di 14 anni rimasta incinta dopo uno stupro e che, avendo deciso di abortire, aveva incontrato tutta una serie di ostacoli da parte delle strutture pubbliche ospedaliere e aveva subito forti pressioni da parte di medici, religiosi e istituzioni. Nel decidere in merito i giudici di Strasburgo hanno innanzitutto condannato lo Stato convenuto per violazione dell’articolo 8 della convenzione a causa della mancanza di chiarezza del quadro normativo interno relativo all’interruzione volontaria di gravidanza, per l’irragionevole intromissione delle autorità statali nella sfera privata della ragazza incinta e della madre e per la mancata protezione della loro riservatezza e dei loro dati personali. Inoltre, con esclusivo riguardo alla ricorrente P. la Corte ha rilevato anche la violazione dell’articolo 5, comma 1 della Convenzione e dell’articolo 3 determinata dalla scelta delle autorità nazionali di sottrarre la minore alla custodia della madre e di assegnarla contro la sua volontà ad un centro d’accoglienza per minori.
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